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Quando si parla di RC furgone si fa riferimento a una polizza RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) relativa a un furgone, un veicolo commerciale leggero che fa parte della categoria degli autocarri e che è di norma utilizzato da professionisti e aziende per il trasporto di merci e di attrezzature da lavoro.

Come nel caso di qualsiasi veicolo autorizzato a circolare, la polizza di responsabilità civile è obbligatoria anche per i furgoni.

Nella pratica, un’assicurazione furgone è un contratto assicurativo che garantisce, entro determinati limiti specificati in modo esplicito sul contratto (i cosiddetti “massimali”), la copertura economica per i danni involontari causati a terzi con tale automezzo.

Data l’importanza e l’obbligatorietà di questo contratto, cerchiamo di saperne di più al riguardo.

RC furgone: modalità di stipula, durata del contratto e rinnovo

Stipulare un contratto di RC furgone è molto semplice. Ci si può recare presso le sedi delle varie compagnie assicurative, richiedere un preventivo e, una volta individuata l’opzione che si ritiene più adeguata, si può stipulare il contratto. Questa appena descritta è la modalità cosiddetta “tradizionale”.

Si può sottoscrivere il contratto anche ricorrendo alla modalità “online”, di norma più rapida, comoda e conveniente. Per effettuare i confronti tra le varie proposte si possono utilizzare i comparatori online facilmente reperibili in Rete.

Una volta scelta la polizza, ci si reca sul sito web della compagnia, si inseriscono i dati richiesti e si ottiene un preventivo; dopo averlo controllato, lo si può confermare pagando il premio annuo. Una volta che il pagamento è stato autorizzato, la copertura è operativa.

Di norma, la durata del contratto è annuale e non è previsto il tacito rinnovo. Superata la scadenza del contratto, la legge prevede un “periodo di tolleranza” di 15 giorni in cui la copertura è sempre attiva; una volta terminato tale periodo non si ha più la copertura assicurativa e non è quindi più possibile circolare.

RC furgone: eventuali coperture aggiuntive

Una polizza RC furgone di base (contratto standard) prevede, come accennato, la copertura per i danni involontari causati con il proprio veicolo a terzi ovvero persone, animali o cose. La copertura è valida anche per le persone che si trovano nel veicolo o nei veicoli coinvolti, ma non per il conducente. Per danni di altro tipo non è prevista copertura.

Se però si desidera una copertura più ampia, è possibile aggiungere al contratto base anche diverse altre garanzie(le cosiddette “coperture aggiuntive”); ciò offre una tutela economica decisamente più ampia.

Le coperture possibili sono molte ed è possibile scegliere quelle che si ritengono più importanti e funzionali alla propria attività; fra le tante possiamo ricordare: “eventi catastrofali”, “eventi atmosferici”, “furto e incendio” (una delle più comuni), “cristalli”, “sinistro con veicoli non assicurati”, “soccorso stradale h24”, “rinuncia alla rivalsa”, “danni alle merci trasportate”, “tutela legale circolazione stradale” ecc.

Come facilmente si può immaginare, più coperture aggiuntive si inseriscono, maggiore sarà l’aumento del premio annuo, ma si deve anche considerare che grazie a tali garanzie ci si copre da eventi che potrebbero comportare spese ingentissime. Le coperture accessorie devono quindi essere considerate una sorta di “investimento” che può garantire una maggiore serenità nel caso di eventi negativi mai escludibili a priori.

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