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P.S. Da notare che in data lunedì 22 luglio ’24 (solo tre giorni, di cui due non lavorativi, dopo l’avvenuta pubblicazione dell’avviso pubblico) si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI (già convocata con preavviso di 5 giorni lavorativi a norma di statuto) alle ore 9,30 presso la sede territoriale di Foligno e con deliberazione n. 9 ha proceduto ad eleggere il nuovo Presidente nella persona del dott. Andrea Sisti, Sindaco del Comune di Spoleto (che ha subito iniziato a presiedere l’Assemblea). Poi con deliberazione n. 10 sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo costituito da 9 componenti -ivi compresi il Presidente e i Sindaci dei due comuni di maggiore dimensione demografica membri di diritto (Ferdinandi e Bandecchi)- e quindi gli altri 6 sindaci (Zuccarini, Secondi, Moretti, Lagetti, Malvetani e Tardani, poi eletta anche Vicepresidente con delibera n. 11.

Ma le novità non finiscono qui, perché il giorno 2 agosto ’24 nel Supplemento n. 1 del B.U.R. è stata pubblicata la legge regionale n. 10 del 31 luglio ’24 recante ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. n. 11 del maggio ’13  e approvata  dall’Assemblea legislativa con emendamenti nella seduta del 26 luglio’24. Tale legge in particolare all’art. 15 abroga il sopra evidenziato art. 14 della l.r. 11/2013 che sanciva come elementi essenziali del Piano d’Ambito, tra gli altri, “g) l’individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani...”.

La nuova legge, tra le numerose modifiche e integrazioni della l.r. 11/2013, inserisce nella stessa anche un nuovo art. 13-bis (Piano d’ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti) in cui tra gli elementi essenziali del Piano d’ambito inspiegabilmente non figura più quello fondamentale dell’individuazione delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ma solo quello di “c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi”.  A caldo si osserva che, anche in base alla più recente giurisprudenza del C.d.S., la scelta dell’edificazione in una specifica area (c.d. localizzazione) è sempre riservata alla mano pubblica negli strumenti di pianificazione. Dato che l’Auri però con la nuova legge non potrà più procedere alla localizzazione del termovalorizzatore né di altri impianti nel Piano d’Ambito la cui approvazione viene addirittura differita a fine anno ’27, appare quanto meno opportuno (data la tipologia e la consistenza dell’impianto) che alla localizzazione dello stesso provveda direttamente e responsabilmente il Consiglio regionale con un’integrazione del suo Piano (PRGIR) piuttosto che un soggetto “promotore” privato. 

Occorre infine osservare  che la l.r. 10/2024 però non è ancora entrata in vigore in quanto, per norma di legge statutaria n. 21/2005 (art 38, comma 1), la stessa “entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione” e quindi il 17 agosto’24, non essendo stato espressamente previsto un termine diverso. Pertanto l’Auri per pubblicare l’avviso pubblico avrebbe dovuto quanto meno attendere l’entrata in vigore della nuova legge regionale che abroga l’art. 14 della l.r. 11/2013, ma a decorrere dal 17 agosto p.v. . Il frettoloso avviso pubblico del RUP, nemmeno approvato con una determinazione dirigenziale pubblicata, resta pertanto invalido e da ritirare immediatamente, salvi restando gli sviluppi futuri di tutta la complessa vicenda. 

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