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L'indicazione equa ma per niente scontata è contenuta nella circolare del'Agenzia delle Entrate e riguarda chi ha redditi superiori a 300mila euro
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Come noto a  decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 percento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

Parimenti i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie
, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate ha precisato che coloro( dipendenti pubblici e pensionati) che sono stati colpiti da questa norma, se hanno un reddito  superiore a 300mila euro, hanno  degli sconti (!) in sede di applicazione del’art’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Infatti il contributo di solidarietà del 3 per cento, dovuto sulla parte di reddito che
eccede l’importo di 300.000 euro non è dovuto in presenza esclusivamente di retribuzioni o pensioni assoggettate a riduzione o contributo di perequazione
.

Ne consegue che il contributo di solidarietà interessa solo la parte di reddito complessivo, eccedente i 300.000 euro lordi annui, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente (ove rientrano retribuzioni e pensioni) già assoggettati a riduzione ovvero al contributo di perequazione.
Ad Esempio
Redditi da pensione = € 325.000
(di cui € 175.000 riferiti al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2011 e € 150.000 per il
periodo 1° agosto – 31 dicembre 2011, compresa tredicesima)
Altri redditi = € 100.000
Reddito complessivo = € 425.000.
La base imponibile del contributo di solidarietà è di € 100.000 e non 125.000

Non rilevano ai fini del contributo di solidarietà i redditi non rientranti nel reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, quali:
– i redditi soggetti a tassazione separata in base all’articolo 17 del TUIR; si specifica che nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per la tassazione separata (comma 2) ovvero opti per la tassazione ordinaria (comma 3), i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo e, ove ne ricorrano i presupposti, si applica il contributo di solidarietà;
– i redditi esenti;
– i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta; i redditi soggetti a ritenute a titolo di acconto, invece, rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo secondo le modalità ordinarie;
– i redditi soggetti a imposte sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del contribuente; ad esempio, non rilevano ai fini del contributo di solidarietà i redditi fondiari per i quali il contribuente ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, c.d. cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 

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