Condividi su facebook
Condividi su twitter
Il Giudice del Lavoro di Livorno ha accolto un'eccezione sollevata da 50 operatori scolastici sulla decurtazione della retribuzione dopo 10 giorni di assenza per malattia
brunetta-a-todi

Il fresco sposo Brunetta ha avuto “un regalo” dal tribunale del lavoro di Livorno che forse non s’aspettava.
Il tribunale infatti ha sollevato questione di incostituzionalità della norma della cosiddetta legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia.
E’ stata così accolta l’eccezione sollevata dai legali di 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno, promotori di un ricorso attraverso Unicobas della Toscana.

Per il Giudice la norma della legge appare in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Si rileva inoltre un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato.
Sul ‘diritto alla salute’ di cui all’articolo 32 della Costituzione per il Giudice la norma «crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese».

Infine per il giudice dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro

Pronta la replica del ministero che precisa come l’articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici.
Secondo il Ministero, una tale disposizione è prevista, per una durata diversa, anche all’interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

condividi su:

Condividi su facebook
Condividi su twitter