La Corte europea con la sentenza del 06/09/2011 nel procedimento C-442/09, ha affermato che il miele non possa essere venduto se contiene polline proveniente da piante geneticamente modificate perché il miele, che contiene tali pollini, legalmente sono considerati alimenti geneticamente modificati in quanto sono destinati ad essere ingeriti dall’essere umano.
Anche la minima traccia di materiale geneticamente modificato richiede una valutazione di sicurezza e un’autorizzazione. In tal caso la tutela della salute umana richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo dei rischi derivanti dall’immissione deliberata nell’ambiente di OGM..
Nel caso giudicato, la Corte ha ritenuto che del polline, raccolto dalle api e riposto in talune parti dell’alveare ai fini dell’alimentazione, può finire con l’essere incorporato nel miele sia accidentalmente, attraverso le api stesse durante la produzione del miele, sia tecnicamente, mediante intervento dell’apicoltore, per effetto della centrifugazione dei favi durante la raccolta del miele, che determina l’estrazione, oltre che del contenuto degli alveoli in cui si trova il miele, anche del contenuto di alveoli vicini destinati allo stoccaggio del polline.
È infatti è reato punibile ai sensi delle leggi che regolamentano l’ingegneria genetica commercializzare prodotti geneticamente modificati ove non espressamente autorizzati a seguito di procedure comunitarie.
Intanto dagli Stati Uniti, a conferma dei processi che possono essere messi in moto dalla presenza degli ohm, giunge la conferma di laboratorio che gli insetti che dovrebbero essere combattuti dai semi di mais ogm non hanno gradito le nuove presenze sui campi e si sono organizzati tanto che, divenuti resistenti, hanno rioccupato alla grande le foglie di mais e trasmesso ai loro discendenti questa capacità.