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L'assessore Rometti ha diffuso una nota per spiegare la normativa dalla quale discende l'ennesimo "balzello", che sarebbe dovuto anche quando per la stessa occupazione di suolo viene pagato il tributo agli enti locali
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“Il canone annuo che viene richiesto per le strade regionali discende dall’applicazione del Codice della strada e non va confuso con ‘Tosap’ o ‘Cosap’ previsti in capo agli enti locali. Anzi, secondo consolidata giurisprudenza, è dovuto anche quando per la stessa occupazione di suolo sia dovuta la ‘Tosap’ o il ‘Cosap’”. È quanto precisa l’assessore regionale  alle Infrastrutture Silvano Rometti. 
“La Regione – spiega – in attuazione della normativa nazionale che ha disposto il trasferimento al demanio regionale delle strade statali e delle successive leggi regionali di applicazione, subentrando dal 2002 nelle funzioni di riscossione, ha provveduto a richiedere ai titolari dei provvedimenti concessori/autorizzatori il pagamento del canone annuo ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, adottando gli stessi criteri di calcolo fissati dall’Anas e, dal 2006, adeguando i medesimi importi sulla sola base dell’indice Istat”.
“Nel corso degli anni, dopo accordi e sulla base di appositi verbali di consegna – prosegue ancora Rometti – la Regione ha trasferito ad alcuni Comuni con centri abitati superiori a 10mila abitanti la gestione delle relative strade, nonché la riscossione dei rispettivi canoni. Per i restanti tratti di strada regionali ricadenti nei centri abitati e per quelli fuori dei centri abitati, la Regione ha mantenuto le funzioni di riscossione dei canoni”.
“Annualmente e in relazione al periodo di validità del provvedimento – ricorda ancora l’assessore regionale –  la Regione invia ai concessionari la richiesta di pagamento, indicando l’entità del canone aggiornato, il termine e le modalità di effettuazione del pagamento, sollecitando contestualmente – dove ne ricorrano le condizioni – il versamento dei canoni pregressi non corrisposti. Il perdurare della condizione di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione, porta necessariamente all’avvio di procedure di recupero del credito”. 

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