“Il canone annuo che viene richiesto per le strade regionali discende dall’applicazione del Codice della strada e non va confuso con ‘Tosap’ o ‘Cosap’ previsti in capo agli enti locali. Anzi, secondo consolidata giurisprudenza, è dovuto anche quando per la stessa occupazione di suolo sia dovuta la ‘Tosap’ o il ‘Cosap’”. È quanto precisa l’assessore regionale alle Infrastrutture Silvano Rometti.
“La Regione – spiega – in attuazione della normativa nazionale che ha disposto il trasferimento al demanio regionale delle strade statali e delle successive leggi regionali di applicazione, subentrando dal 2002 nelle funzioni di riscossione, ha provveduto a richiedere ai titolari dei provvedimenti concessori/autorizzatori il pagamento del canone annuo ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, adottando gli stessi criteri di calcolo fissati dall’Anas e, dal 2006, adeguando i medesimi importi sulla sola base dell’indice Istat”.
“Nel corso degli anni, dopo accordi e sulla base di appositi verbali di consegna – prosegue ancora Rometti – la Regione ha trasferito ad alcuni Comuni con centri abitati superiori a 10mila abitanti la gestione delle relative strade, nonché la riscossione dei rispettivi canoni. Per i restanti tratti di strada regionali ricadenti nei centri abitati e per quelli fuori dei centri abitati, la Regione ha mantenuto le funzioni di riscossione dei canoni”.
“Annualmente e in relazione al periodo di validità del provvedimento – ricorda ancora l’assessore regionale – la Regione invia ai concessionari la richiesta di pagamento, indicando l’entità del canone aggiornato, il termine e le modalità di effettuazione del pagamento, sollecitando contestualmente – dove ne ricorrano le condizioni – il versamento dei canoni pregressi non corrisposti. Il perdurare della condizione di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione, porta necessariamente all’avvio di procedure di recupero del credito”.
- Redazione
- 6 Settembre 2010
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