La Prima Commissione del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole rispetto al regolamento predisposto dalla Giunta per rendere operativi gli interventi e le misure di sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali e occupazionali contenuti nelle disposizione collegate alla manovra di bilancio 2009.
Potranno accedere ai benefici previsti dalla legge (sospensione del pagamento di tasse e tariffe relative ai servizi pubblici e posticipazione delle rate dei mutui) i lavoratori che hanno maturato almeno 30 giorni di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga e che dispongono di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore a 40 mila euro (viene prevista una procedura per attualizzare l’Isee alla data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio).
Per quanto concerne il beneficio della sospensione del pagamento delle tariffe (servizi idrici, gas e rifiuti riferiti all’unità immobiliare del nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente)questo fissato fino al 31 dicembre 2009: tuttavia, in considerazione delle difficoltà in cui il beneficiario dell’intervento potrebbe venirsi a trovare dopo la cessazione del periodo di sospensione, per il ricadere sul proprio bilancio familiare anche del pagamento di rette e tariffe sospese, il regolamento prevede che il lavoratore possa usufruire di una dilazione alla ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio a partire dal 1 gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione. L’importo massimo per i pagamenti sospesi viene fissato in 5 mila euro, ammontare che verr monitorato e verificato da un sistema informatico centralizzato collegato con i Comuni e le aziende che gestiscono e servizi pubblici interessati.
Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare potrà essere richiesto una sola volta, riferito alle rate (comprensive di capitale ed interesse) in scadenza ed previsto per un periodo che va da 12 a 24 mesi consecutivi. Il regolamento detta le disposizioni relative all’ammortamento del mutuo immobiliare per il periodo successivo alla fase sospensione. Il nucleo familiare anagrafico del lavoratore non deve essere proprietario, nel territorio del Comune di residenza e dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altre unità
immobiliari idonee all’uso abitativo. Inoltre sono esclusi dal beneficio i mutui relativi all’acquisto di unità abitative classificate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli).
- redazione
- 15 Giugno 2009
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