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Alcuni cittadini segnalano che sono molte le disposizioni da osservare affinchè l'attrezzatura possa operare senza la presenza dei vigili in quel tratto di viabilità
autovelox-todi

L’installazione di un autovelox fisso all’interno del comune di Todi ha sollevato tra i cittadini, come sempre accade in questi casi, dubbi, curiosità e qualche protesta particolarmente circostanziata arrivata nella posta elettronica della redazione.
La questione principale, almeno stando ad alcuni bene informati, verte su quale sia la classifica ufficiale di quel tratto della strada ex SS 3bis Tiberina, in località San Benigno di Todi, dove troneggia  quella specie di sigaro bianco azzurro.
A molto di questo, ci viene segnalato, può rispondere una recentissima circolare della Prefettura di Padova.
In ogni caso alcune cose sono certe: l’apparecchiatura si trova ben oltre (venendo da Collevalenza) i segnali di inizio città, di limite di 50 km orari e di avviso di controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione, posto pochi metri dopo l’incrocio che porta al Relais Todini.

Va premesso – informa una e-mail – che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; F – strade locali; F bis – Itinerari ciclo pedonali.
Questa questione è pregiudiziale rispetto al problema di quale sia la corretta applicazione dell’articolo 4 comma 2 del Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 21, convertito, con modifiche nella Legge 1 agosto 2002, n. 168 in materia di individuazione, da parte del Prefetto, delle strade sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati; e sulle quali, di conseguenza, è possibile utliizzare o installare dispositi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della strada, senza l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni.

L’accertamento delle infrazioni alle norme di comportamento previste dal C.d.S. soggiace al principio generale della contestazione immediata.
L’eccezione a tale principio ha trovato esplicita statuizione qualora l’accertamento delle violazioni avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per ii personale operante o per gli utenti della strada potendo così essere effettuata in forma differita.

A norma dell’articolo 4 dei Decreto-Legge, n. 121/2002 gli organi della polizia stradale possono procedere all’accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, det C.d.S., (in ragione dell’oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale), nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo ovvero su singoli trattí di esse, individuati con apposito decreto dei Prefetto.
Occorre sottolineare che la categoria della strada – ossia l‘appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma 2 del C.d.S. – è un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza irrilevante anche l’oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.

Dunque, per le strade extraurbane secondarie(C) e urbane di scorrimento è necessaria una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni.
Tale valutazione è esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali, in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l’intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni.
C’è da notare che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), “quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazíone di D, E, o F a seconda delle specifiche caratteristiche a prescindere dall’Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa delle strade stesse.
Nell’ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’immediata contestazione; viceversa essa è ammessa quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, previa puntuale individuazione da parte del Prefetto degli specifici tratti.

Definita la natura giuridica del tratto di strada ove è istallato l’autovelox, sorgono altre questioni, che non sono meno rilevanti.
Il Ministero dell’lnterno, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, e pretende che siano messe in evidenza, congiuntamente:
1) la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell’ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso sopratutto in relazione all’ inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
2) la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.
Infatti, secondo la previsione normativa, l‘impiego delle tecnologie di controllo del traffico, è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto di strada.

E poi devono sussistere condizioni quali: presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza:
– situazioni in cui l’andamento della strada (curve) o il suo profiIo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque in condizioni di sicurezza in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare ii fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaría attività di controllo.
Infine va precisato che la distanza massima tra il segnale stradale che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazíone di controllo sono presenti íntersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

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