Condividi su facebook
Condividi su twitter
Molte le novità nel "decreto legge d'estate" sia per i clienti di banche che per i liberi professionisti: abolite le norme introdotte dal precedente Governo

Gli elenchi clienti e fornitori, rispolverati nel 2006 dal decreto “Visco-Bersani”, tornano in soffitta. Addio anche alla tracciabilità dei compensi per i professionisti, che non saranno più obbligati a tenere un conto corrente “dedicato”, anche se non in via esclusiva, all’attività dello studio, e potranno incassare le loro parcelle anche in contanti e non più solo tramite bonifico o strumenti elettronici.
Limiti meno stringenti all’uso del contante e degli assegni senza la clausola “non trasferibile”: il paletto viene innalzato da 5.000 a 12.500 euro.
Sono alcune delle novità contenute nella “manovra d’estate” entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Stop quindi alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività.
Via libera, invece, ai contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l’obbligo introdotto dal Dl “Visco-Bersani” di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale.
Le disposizioni ora abrogate, contenute nell’articolo 35 (commi 12 e 12-bis) del Dl 223/2006, fissavano un tetto a 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 di questo mese.

Più che raddoppiato, da 5.000 a 12.500, il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili.
Identica sorte per il limite di assegni bancari e postali in forma libera: fissato a 5.000 euro dal Dlgs 231/2007, sale ora a 12.500. Ciò vuol dire che solo i titoli di credito di importo pari o superiore a tale cifra dovranno recare clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Per gli assegni in forma libera, inoltre, cade l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.
A quota 12.500 euro, contro o precedenti 5.000, anche il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.

condividi su:

Condividi su facebook
Condividi su twitter