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E' obbligatoria dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, una Direttiva Comunitaria, valida anche per l’Italia, ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una “Carta di Qualificazione del Conducente” (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.
La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose; per i veicoli adibiti al trasporto di persone.
La CQC per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto.

L’obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente
, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo “Certificato di Abilitazione Professionale” (CAP) di tipo KB.
Se l’infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta non sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale.

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