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La Finanziaria ha introdotto una norma che impone ai Comuni di tutelare i diritti degli utenti in sede di stipula di contratti: l'Acli comprensoriale invita i sindaci a dare applicazione alla legge

La Finanziaria 2008, all’articolo 2 comma 461, ha introdotto delle disposizioni che, essendo finalizzate a tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, hanno una forte ricaduta sulle comunità municipali.
Consapevole di questo, la Lega Consumatore Acli ha inviato una lettera aperta al sindaco di Todi – ma la questione va estesa a tutti i Comuni del territorio – nella quale comunica di essere in proposito disponibile alla collaborazione e nel contempo invita tutte le altre realtà presenti (associazioni cittadini, Comitati di quartiere, singoli cittadini interessati) ad esprimere la loro presenza e a sollecitare l’Amministrazione alla applicazione dell’art. 2 comma 461 riportato.
Ma cosa prevede in sintesi il disposto? A farne una sintesi – dalla quale si desume una portata che se applicata andrebbe a rivoluzionare i rapporti tra cittadini e amministrazioni locali – è Maurizio Pierdomenico, responsabile del comprensorio Media Valle del Tevere delle Acli Provinciali di Perugia.

FINANZIARIA 2008 – LEGGE 24 12 2007 N. 244 – art. 2 comma 461
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

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