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Un decreto legge consente all'ente perugino di riscuotere i contributi sospesi da giugno a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale

L’ONAOSI, opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani, sembra salva. Un decreto legge (n. 159 del 1/10/2007) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale risolve, salvo che non venga convertito in legge entro 60 giorni dal 2 ottobre, la questione dell’ammontare dei contributi che l’ente può riscuotere obbligatoriamente dai sanitari dipendenti dallo Stato ed altri Enti pubblici.
Una sentenza del giugno scorso ad opera della Corte Costituzionale aveva di fatto impedito di determinare quanti contributi ciascun sanitario era tenuto a versare. Da ciò la quasi certezza che l’ente, privo di entrate, era destinato a cessare la propria attività, che ha in Umbria il luogo di maggior esplicazione.
Il decreto prevede che, nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, in modo da assicurare l’equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell’ente rapportandone l’entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della
retribuzione di base e all’anzianità di servizio.
Degli stessi criteri tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del decreto.

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