E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Umbria la legge che istituisce la “Commissione di garanzia statutaria”.
Tale Commissione avrà tra le sue attribuzioni la verifica della conformità allo Statuto delle leggi e regolamenti regionali, questioni interpretative delle norme statutarie e ammissibilità delle proposte di referendum regionali. Tra le novità c’è anche la modifica della legge regionale relativa ai referendum.
La modifica più rilevante riguarda il soggetto competente chiamato a deliberare sulla ammissibilità della richiesta. Non più l’Ufficio di presidenza del Consiglio, ma il presidente della Giunta regionale. Il provvedimento presidenziale dovrà però essere motivato e potrà essere adottato soltanto a seguito del parere obbligatorio reso dalla Commissione di garanzia. Altra fondamentale modifica alla legge regionale in materia di referendum abrogativo riguarda la disposizione relativa alla sua inefficacia. Sarà il presidente della Giunta regionale, e non più quello del Consiglio, acquisito il parere della Commissione di garanzia, a deliberare la cessazione delle relative operazioni.
E’ proprio sugli aspetti relativi al referendum regionale che ha manifestato il proprio dissenso il Comitato referendario umbro per il quale: ”È quanto di peggio ci si potesse aspettare”. Una legge che – dice il portavoce dei referendari umbri, Claudio Abiuso, in una nota – «uccide per sempre i referendum», visto che la commissione è «solo consultiva» e che, in realtà, a decidere sull’ammissibilità dei quesiti, o sulla loro eventuale decadenza, «sarà non più il Consiglio regionale ma il presidente della Giunta». Per Abiuso, con la legge varata oggi, «l’ultimo paletto del regime viene radicato» e «in Umbria non sarà più possibile proporre referendum senza il ‘permesso’ della Lorenzetti»
La polemica appare pretestuosa, perché punta ad una soluzione che non è prevista dalla Costituzione, secondo la quale le leggi italiane possono essere cancellate o modificate unicamente dal Parlamento o dalla Corte Costituzionale. Quest’ultimo organo, peraltro, ha ribadito in più occasioni che secondo la Costituzione di Corte Costituzionale ce ne è solo una, ma che tra le sue funzioni non c’è quella di decidere sui referendum riguardanti leggi regionali.
D’altro canto secondo la stessa Corte, in mancanza di un organo di livello costituzionale preposto ad esaminare i referendum regionali, questa funzione decisoria non può essere affidata ad un organismo non costituzionale quale appunto è la Commissione di Garanzia. Quest’ultima, perciò, può solo dare pareri non vincolanti sul piano giuridico. Tali, pareri pur non vincolando, in teoria, il Presidente della Giunta Regionale a comportarsi di conseguenza, sul piano pratico e politico costituiscono un ostacolo insormontabile alla adozione di provvedimenti difformi. In definitiva, la Commissione di garanzia regionale dovrebbe fondare il suo prestigio sulla forza di dissuasione che le deriva da una composizione tecnica e pertanto dalla validità anche giuridica delle sue argomentazioni, che il pdella Giunta dovrebbe “smontare” prima di discostarsi dal parere.
Il prestigio della Commissione di garanzia, oltre che dal fatto di essere stata istituita all’unanimità, deriverà da come verranno scelti i propri componenti. Salvo che modificare la Costituzione della Repubblica, il Consiglio regionale dell’Umbria non poteva percorrere altra strada. Per la legge l’organismo sarà composto da 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le figure previste per la copertura del ruolo riguardano: magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche; avvocati; esperti di riconosciute competenze in materia di pubblica amministrazione.
I componenti della Commissione sono incompatibili con qualsiasi attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
- Redazione
- 26 Luglio 2007
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